Art. 21.
(Annullamento di crediti concessi dall'Italia a titolo di aiuto).

      1. I crediti vantati dall'Italia nei confronti dei PVS a più basso reddito e maggiormente indebitati, concessi a titolo di aiuto allo sviluppo ai sensi delle leggi 24 maggio 1977, n. 227, 9 febbraio 1979, n. 38, 3 gennaio 1981, n. 7, e 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, possono essere annullati in applicazione di specifiche norme di legge vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. L'attività di cooperazione allo sviluppo nei confronti dei Paesi che beneficiano dell'annullamento, ai sensi del comma 1, è effettuata con finanziamenti a dono salva diversa e motivata determinazione adottata dal Consiglio dei ministri in relazione ai mutamenti favorevoli delle condizioni del Paese beneficiario.